Descrizione

Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano.
E' una procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana che riguarda tutti quei soggetti stranieri discendenti di un cittadino italiano, nati in uno stato che li ritiene propri cittadini, per il solo fatto di essere nati nel proprio territorio. La procedura è così volta ad accertare se in capo al medesimo soggetto si possa rinvenire la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano.
L'ordinamento italiano, infatti, applica prevalentemente un criterio attributivo della cittadinanza (cd. Iure sanguinis), in base al quale è cittadino italiano il figlio di genitori italiani. E' questo un automatismo che si verifica al momento della formazione dell'atto di nascita: è italiano iure sanguinis il figlio, se il padre o la madre o entrambi risultano essere cittadini italiani, ovunque sia avvenuta la nascita.

Modalità di richiesta

L’interessato al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, se necessario con l’ausilio di un traduttore, fissa un appuntamento contattando l’Ufficio di Stato Civile al seguente numero telefonico: 055 8256305
L’Ufficiale di Stato Civile, effettuate le verifiche preliminari dei documenti, rilascia all'interessato una nota informativa sulla procedura da seguire, che dovrà essere presentata all'Ufficiale d'Anagrafe ai fini della sua iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente nel Comune di San Casciano in Val di Pesa.
Ciò non significa naturalmente che la cittadinanza italiana sia già comprovata, ma che i documenti, a un primo esame, sono quelli necessari, salvo ulteriori verifiche e accertamenti che saranno poi oggetto dell'istruttoria dell'ufficiale di stato civile.
L’interessato può essere iscritto in anagrafe in base alle disposizioni contenute nella legge 28 maggio 2007 n. 68 sui soggiorni di breve durata e alle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32/2007 e n. 52/2007. Se gli interessati provengono da Paesi che non applicano l’accordo di Schengen è sufficiente, ai fini della dimostrazione della regolarità del soggiorno, l’esibizione del timbro apposto sul documento di viaggio dall’Autorità di Frontiera. Coloro che provengono, invece, da Paesi che applicano gli accordi di Schengen dovranno esibire copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro otto giorni dall’ingresso.
Qualora l'iscrizione anagrafica delle persone, entrate in Italia con passaporto straniero, non risultasse possibile in quanto costoro non possono annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223, ossia non abbiano stabilito nel Comune la propria dimora abituale, la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana.

Requisiti del richiedente

Requisiti del richiedente
La richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana va fatta al Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza.
Se la persona risiede all'estero l'istanza deve essere presentata all'Autorità consolare italiana competente per territorio.
E' da escludere che la persona si possa servire di un suo legale rappresentante o di qualcuno in sua vece o che non sia presente sul territorio.
Il cittadino deve dimostrare con idonea documentazione di essere discendente di cittadino italiano e che nessuno dei propri ascendenti abbia perduto la cittadinanza italiana.

Documentazione da presentare

Documenti occorrenti per ottenere l'iscrizione anagrafica:

  1. Nota informativa dell’Ufficiale di Stato Civile;
  2. Originale e copia del passaporto o con il timbro apposto dalla polizia di frontiera (per i Paesi non Schengen) o con la dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura entro 8 gg. dall’ingresso in Italia (per i Paesi Schengen);
  3. Modulo di dichiarazione di residenza debitamente compilato;
  4. Dichiarazione del titolo di occupazione dell'immobile o dichiarazione del proprietario;
  5. Copia del codice fiscale.

L’Ufficiale d’Anagrafe, verificata la completezza della documentazione, rilascia all’interessato la comunicazione di avvio del procedimento.
Documenti e procedura prevista per il riconoscimento della cittadinanza italiana:

  1. Istanza in bollo (€16,00)
  2. Estratto dell'atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero (rilasciato dal Comune italiano di nascita);
  3. Atti di nascita dei discendenti compreso quello del richiedente;
  4. Atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero;
  5. Atti di matrimonio dei discendenti compreso quello dei genitori del richiedente;
  6. Atto di morte dell'avo italiano nel caso in cui questi sia nato precedentemente al 17.03.1861 (o al 1866 se nato in Veneto);
  7. Certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione che attesta la non naturalizzazione straniera del’avo italiano emigrato dall’Italia (cioè che non acquistò la cittadinanza dello Stato estero) anteriormente alla nascita del richiedente e del suo ascendente;
  8. Passaporto in corso di validità;
  9. Indicazione di eventuali figli minori e conviventi;
  10. Copia integrale dell’atto di nascita dei figli minori conviventi tradotta e legalizzata.
  11. Eventuali altri documenti come indicato nella circolare ministeriale K28.1/1991

Gli atti di nascita, matrimonio e morte devono essere in testo integrale con le eventuali annotazioni/correzioni presenti negli atti.
Per gli atti formati negli Stati Uniti è necessaria la forma “Long form” o “Full form”, gli atti formati in Brasile invece devono essere emessi nel formato “Inteiro Teor”.
I documenti formati da autorità straniere devono essere tradotti e legalizzati o apostillati a norma di legge (salve le esenzioni previste)
Durante l'intero procedimento, l’interessato potrà essere invitato,  per rendere ulteriori dichiarazioni, informazioni e chiarimenti a presentare altra documentazione integrativa necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento stesso: é pertanto consigliabile che sia sempre personalmente rintracciabile all’indirizzo risultante dall’Anagrafe della Popolazione Residente affinché possa recarsi in tempi brevi presso l’Ufficio di Stato Civile. Vista la particolarità e la delicatezza della materia trattata non sono ammessi intermediari durante tutta la durata del procedimento.

Tempi

Il procedimento per l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana jure sanguinis sarà concluso dopo aver effettuato le eventuali correzioni e modifiche delle generalità e dopo aver effettuato le debite comunicazioni alle autorità pubbliche competenti tra cui la Questura locale, che potrà rilasciare il passaporto italiano.
Trattandosi di procedimento richiedente complesse istruttorie legate alla verifica della documentazione prodotta sia da autorità amministrative italiane, sia da analoghe istituzioni di stati esteri, la cui completezza è alla base del prosieguo del procedimento amministrativo  (D.P.C.M. n. 33 del 17.01.2014 in G.U. n. 64 del 18/03/2014) i tempi di conclusione potrebbero superare i 90 giorni per cui, decorsi i tre mesi o il periodo minore indicato sul visto dall'ingresso, il cittadino straniero a cui non sia stata già riconosciuta la cittadinanza italiana dovrà munirsi di regolare permesso di soggiorno quale titolo idoneo per soggiornare in modo regolare in Italia e mantenere i requisiti di iscrizione anagrafica.

Avvertenze

ATTENZIONE!
Poiché al momento della richiesta di iscrizione anagrafica gli operatori devono verificare sui passaporti originali i timbri di ingresso e i periodi di soggiorno in area Schengen, non è possibile inviare la richiesta di iscrizione anagrafica via mail. E’ necessario presentarsi di persona agli sportelli dell’Anagrafe.

Normativa di riferimento

Reclami ricorsi opposizioni

In caso di inerzia del responsabile del procedimento è possibile rivolgersi al titolare del potere sostitutivo e precisamente al Segretario Generale (art. 2, comma 9 bis, della L.241/90).
Contro il provvedimento negativo di riconoscimento della cittadinanza Jure Sanguinis è possibile presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria nei modi e nei tempi indicati dal codice di procedura civile.


Per accedere alla procedura di iscrizione è necessario essere in possesso di uno dei seguenti sistemi di identificazione:

  • SPID – sistema pubblico di identità digitale;
  • CNS – carta nazionale dei servizi (si tratta della tessera sanitaria attivata, per il primo accesso è necessario eseguire la profilazione cliccando qui);
  • CIE – carta di identità elettronica;

Riferimenti e contatti

Ufficio
Stato civile
Referente
Isabella Vadi
Responsabile
Mariagrazia Tosi
Indirizzo
Via del Cassero 21 - 50026 San Casciano in Val di Pesa
Fax
055 8256310
Orario di apertura
dal lunedì al venerdì 8.30-12.30, il lunedì e giovedì anche 16.00-18.30

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