Descrizione

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016 n. 76, che introduce nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione
Al fine di costituire un'unione civile, due persone maggiorenni dello stesso sesso devono presentare congiuntamente all'Ufficiale di stato civile del comune di loro scelta la richiesta di unione.

Iter procedura

L'iter procedurale si divide in 2 fasi:
- prima fase: richiesta di unione formalizzata con un processo verbale;
- seconda fase: costituzione dell'unione iscritta in un atto di stato civile alla presenza di due testimoni.

Modalità di richiesta

Prima fase - Richiesta di unione con Processo verbale:
Gli interessati possono prenotare un appuntamento per la stesura del processo verbale di richiesta di costituzione dell'unione civile presso l'Ufficio di Stato Civile in Via del Cassero, 21 telefono 055 8256305 / 304

Nella richiesta che sarà formalizzata innanzi all'ufficiale dello stato civile ciascuna parte dovrà dichiarare:
· Nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza ed il luogo di residenza;
· L'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'art. 1, comma 4 della legge;
· Lo straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare all'ufficiale dello stato civile anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all'unione civile.
Il processo verbale redatto dall'ufficiale dello stato civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti.
L'ufficiale di stato civile, nei successivi 30 giorni, verifica l'esattezza delle dichiarazioni rese e puo' acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.


Seconda fase - La costituzione dell'unione:
Effettuata la verifica dell'assenza di impedimenti è possibile procedere alla costituzione dell'unione civile.
Le parti, nel giorno prescelto, renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all'ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.

Contestualmente le parti potranno:
· rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni.
· scegliere un cognome comune, scelto fra i loro cognomi, da assumere per la durata dell'unione. La parte che modifica il cognome dichiarerà se sostituire il proprio cognome con il cognome scelto o anteporlo o postporlo al proprio.


ATTENZIONE
Si evidenzia che l'opzione facoltativa della scelta del cognome non modifica l'identità anagrafica.
(art. 20,  comma 3-bis DPR 223/1989 come modificato dal D.Lgs. 19 gennaio 2017 n. 5)

Requisiti del richiedente

essere due persone maggiorenni dello stesso sesso.

 

Impedimenti
Non è possibile costituire unioni civili nel caso in cui sussista:
a) per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
c) tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.

Documentazione da presentare

La domanda compilata, firmata e con allegati i documenti di identità degli interessati e dei testimoni, dovrà essere presentata all'Ufficio di Stato Civile in via del Cassero, 21 San Casciano in Val di Pesa almeno trenta giorni prima della data di costituzxione dell'unione civile.

Costi

Una marca da bollo da euro 16,00 da apporre sul processo verbale di richiesta di costituzione dell'Unione Civile

Alla costituzione dell'unione civile si applicano le stesse tariffe per la celebrazione dei matrimoni, previste a seconda della struttura, del giorno  e del luogo di residenza degli interessati.

SPOSI RESIDENTI

(almeno uno dei due)

SPOSI NON RESIDENTI

SALA CONSIGLIO e BIBLIOTECA

- da lunedì a venerdì € 0
- sabato, domenica e festivi € 100

SALA CONSIGLIO e BIBLIOTECA

- da lunedì a venerdì € 300

- sabato, domenica e festivi  € 500

VILLE e  STRUTTURE RICETTIVE

- da lunedì a venerdì € 400

- sabato, domenica e festivi € 400

VILLE e  STRUTTURE RICETTIVE

- da lunedì a venerdì € 800
- sabato, domenica e festivi  € 800

TEATRO NICCOLINI
- € 3000,00
TEATRO NICCOLINI
- € 3000,00

 

MODALITA' DI PAGAMENTO
I richiedenti sono tenuti a effettuare il pagamento tramite il servizio PagoPA almeno cinque giorni prima della data stabilita per la celebrazione del matrimonio.

Tempi

La costituzione dell'Unione Civile avrà luogo nel giorno stabilito dalle parti e potrà avvenire nei seguenti lughi:
- la Sala Consiliare ubicata nel Palazzo Comunale via Machiavelli, 56- San Casciano in Val di Pesa (per un numero massimo di 40 persone);

- la Biblioteca comunale sita in via Roma San Casciano in Val di Pesa;
- Teatro comunale Niccolini posto in via Roma San Casciano in Val di Pesa;
- l'ufficio separato di stato civile presso il ''Castello il Palagio'' via Campoli, 96-98 San Casciano in Val di Pesa;
- l'ufficio separato di stato civile presso ''Villa Mangiacane''  via Faltignano, 4 San Casciano in Val di Pesa
- l'ufficio separato di stato civile presso ''Villa Il Poggiale'' via Empolese, 69 San Casciano in Val di Pesa

Nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 l'accesso alle sale è consentito ad un numero massimo di persone tale da garantire adeguato distanziamento. Si consiglia di prendere contatti con l'ufficio per maggiori informazioni.

E' possibile richiedere, in via straordinaria, la costituzione dell'unione civile in giorni diversi, previo accordo con l’Ufficio di Stato Civile.
L’accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità del celebrante e al pagamento della relativa tariffa, se dovuita.

Le celebrazioni/costituzioni di unioni civili sono sospese nei seguenti giorni festivi:
- 1° e 6 gennaio,
- domenica di Pasqua e giorno successivo (lunedì dell’Angelo),
- 25 aprile,
- 1° maggio,
- 2 giugno,
- 15 agosto,
- 1° novembre,
- 8, 25 e 26 dicembre.

Il giorno e l'ora della costituzione dell'unione civile devono essere concordati dai richiedenti con l'Ufficio dello stato civile, almeno trenta giorni prima della data prevista.


E' possibile costituire l'unione civile dal lunedì al venerdì in orario di ufficio:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il lunedì e giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18.30.

Informazioni

Diritti e Doveri
Con la costituzione dell'unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri. In particolare da essa discendono:
· l'obbligo di assistenza morale e materiale;
· l'obbligo di coabitazione;
· l'obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
· l'obbligo di definizione di comune accordo dell'indirizzo della vita familiare e della residenza.

Regime patrimoniale
Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, è la comunione dei beni. Alle convenzioni patrimoniali si applicano le norme del codice civile.

Diritto agli alimenti
All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari

Diritti successori
In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).

Scioglimento dell'unione
L'unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all'ufficiale dello Stato Civile e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell'istituto della separazione.

Chi ha contratto matrimonio o unione civile all'estero
Per coloro che hanno contratto matrimonio o unione civile o istituto analogo all'estero è prevista l'applicazione della disciplina dell'unione civile.
Il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.

Normativa di riferimento

- Codice civile (articoli 65 e 68, 119, 120, 123 e dal 125 al 129-bis)
- D.P.R. 396/2000 (articoli dal 63 al 70)
- Regolamento comunale sulla celebrazione dei matrimoni civili (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28.04.2016.)
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 19.09.2016 "Estensione alle unioni civili delle disposizioni in materia di matrimoni civili"

Riferimenti e contatti

Ufficio
Stato civile
Referente
Isabella vadi
Responsabile
Silvia Benvenuti
Indirizzo
Via del Cassero 21 - piano terra
Fax
055 8256310
E-mail
i.vadi@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
Orario di apertura
dal lunedì al venerdì 8.30-12.30, il lunedì e giovedì anche 16.00-18.30

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