Descrizione

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n.132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente:

  • negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte

oppure, se sussistono determinate condizioni:

Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Divorzio Breve
Riguardo i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio, in seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono:
- sei mesi nel caso di separazione consensuale
- un anno nel caso di separazione giudiziale

Iter procedura

L'art.6 della Legge n.162/2014 prevede la possibilità della convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
In caso di assenza di figli, assenza di figli minori e in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave, l'accordo deve essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.
In caso di presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti, l'accordo deve essere munito di un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli).
Uno degli avvocati (incaricato dall'avvocato della controparte), una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l'accordo entro 10 giorni al comune in cui è avvenuta:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)

Il termine dei dieci giorni decorre dalla data di comunicazione alla parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica a cura della Segreteria o della cancelleria.
Il modello in allegato potrà essere utilizzato per la trasmissione della negoziazione assistita.
L'accordo da inoltrare al Comune di San Casciano in Val di Pesa potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo: comune.sancascianovp@postacert.toscana.it

Normativa di riferimento

Riferimenti e contatti

Ufficio
Ufficio Stato Civile
Referente
Isabella Vadi
Responsabile
Silvia Benvenuti
Indirizzo
Via del Cassero 21 - piano terra
Fax
0558256310
E-mail
anagrafe@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
Orario di apertura
dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30; lunedì e giovedì anche 16.00-18.30

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