Separazione e divorzio tramite negoziazione assistita dall'avvocato
Descrizione
Con l'entrata in vigore del Decreto legge n.132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente:
- negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte
oppure, se sussistono determinate condizioni:
Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Divorzio Breve
Riguardo i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio, in seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono:
- sei mesi nel caso di separazione consensuale
- un anno nel caso di separazione giudiziale
Iter procedura
L'art.6 della Legge n.162/2014 prevede la possibilità della convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
In caso di assenza di figli, assenza di figli minori e in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave, l'accordo deve essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.
In caso di presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti, l'accordo deve essere munito di un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli).
Uno degli avvocati (incaricato dall'avvocato della controparte), una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l'accordo entro 10 giorni al comune in cui è avvenuta:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
Il termine dei dieci giorni decorre dalla data di comunicazione alla parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica a cura della Segreteria o della cancelleria.
Il modello in allegato potrà essere utilizzato per la trasmissione della negoziazione assistita.
L'accordo da inoltrare al Comune di San Casciano in Val di Pesa potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo: comune.sancascianovp@postacert.toscana.it
Normativa di riferimento
- Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
- Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)
- Circolare del Ministero dell'Interno n.16 del 01/10/2014
- Circolare del Ministero dell'Interno n.19 del 28/11/2014
- Circolare del Ministero dell'Interno n.21 del 09/12/2014
- Circolare del Ministero dell'Interno n.6 del 24/04/2015
- Legge 06 maggio 2015 n.55 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi
Riferimenti e contatti
- Ufficio
- Ufficio Stato Civile
- Referente
- Isabella Vadi
- Responsabile
- Silvia Benvenuti
- Indirizzo
- Via del Cassero 21 - piano terra
- Fax
- 0558256310
- anagrafe@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
- Orario di apertura
- dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30; lunedì e giovedì anche 16.00-18.30
FEEDBACK
Aiutaci a migliorare! La tua opinione è molto importante! Se vuoi puoi lasciare un commento alla scheda che stai consultando per aiutarci a migliorare il contenuto delle informazioni. Clicca sul pulsante "Lascia feedback" sotto questo messaggio. Grazie! |