L’ingiunzione, fiscale o di pagamento, è un particolare tipo di atto esecutivo, disciplinato dal Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che prevede una procedura di riscossione coattiva alternativa al procedimento disciplinato dal D.P.R. 29.09.1973 n. 602 (riscossione coattiva mediante ruolo).
E' atto finalizzato all’esecuzione forzata sui beni del debitore e, pertanto, deve contenere gli elementi dell’atto di precetto così come previsto dall’articolo 480 del codice di procedura civile, vale a dire:
1. l’intimazione a pagare una somma indicata;
2. il termine di trenta giorni entro cui pagarla;
3. l’avvertenza che in difetto si procederà ad esecuzione forzata;
4. la motivazione con riferimento all’eventuale atto di accertamento o di liquidazione (per i crediti tributari), o all’atto di messa in mora (per altre obbligazioni patrimoniali) che ne sta alla base;
5. l’indicazione dell’autorità presso la quale è possibile proporre impugnazione
L’ingiunzione fiscale presenta le seguenti caratteristiche:
• è prevista una forma di comunicazione privilegiata di questo atto, vale a dire la notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario addetto al tribunale ovvero al messo di conciliazione del giudice di pace;
• si tratta di un atto unilaterale, poiché formato dall’Amministrazione senza il contributo di alcun soggetto e in assenza di contraddittorio, nell’esercizio del suo potere di autoaccertamento e autotutela.
Qualora l’ingiunzione fiscale non sia la conseguenza di una attività formale di accertamento, questa cumula in sé stessa la duplice funzione di titolo esecutivo e di precetto e può essere impugnata per motivi di merito.
Ove, invece, sia preceduta dalla emissione di un atto di accertamento o di liquidazione - che debbono considerarsi titoli idonei a dar corso all’esecuzione se non opposti – l’ingiunzione avrà la semplice funzione di precetto e pertanto potrà essere impugnata solamente per i vizi propri.
L’opposizione (all’accertamento, alla liquidazione o all’ingiunzione fiscale) va proposta entro 30 giorni dalla notifica:
- se trattasi di credito di natura tributaria, innanzi alle commissioni tributarie ai sensi dell’articolo 12, comma 2 della legge 28.12.2001, n. 488 e ss.mm.ii.;
- se trattasi di credito derivante da altro titolo, davanti al Giudice ordinario competente per valore (giudice di Pace/Tribunale).
L’ingiunzione fiscale è uno strumento legittimo anche per la riscossione delle sanzioni amministrative. Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione Civile, Sezione II, nella sentenza n° 8460 del 09/04/2010 “dalla previsione di utilizzabilità della procedura di ingiunzione ai sensi del Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, contenuta nel D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, art. 52, comma 6 non va esclusa la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di norme del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285”.
L’ingiunzione fiscale deve essere notificata nelle forme della citazione da un ufficiale giudiziario addetto al tribunale o all’ufficio del giudice di pace.
Le procedure esecutive immobiliari avvengono sotto il totale controllo del tribunale in cui insiste l’immobile pignorato.
- Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639
- D.P.R. 29.09.1973 n. 602
- Codice di Procedura Civile
- Legge 28.12.2001, n. 488
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285