Avvisi di accertamento tributario
La legge finanziaria 2007 (L. 27.12.2006, n. 296, art.1 commi dal 161 al 167) ha modificato tutte le norme relative alla prescrizione e alla decadenza della riscossione dei tributi locali (Ici, I.M.U., TARES, Tosap, etc.), piu’ precisamente le regole relative all’accertamento, alla riscossione coattiva e alla decadenza dei relativi termini, termini che sono stati allungati ed uniformati.
Notifica e contenuto degli avvisi di accertamento.
•rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti;
•accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti.
Gli enti locali devono notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato – a pena di decadenza – entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie previste dalla legge (si vedano i D.Lgs. 18.12.1997, n. 471, 472 e 473).
L’avviso deve contenere:
1. la motivazione, ovvero i presupposti su cui si basa. Se tale motivazione fa riferimento ad un atto precedente non conosciuto ne’ ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’avviso o riprodotto nel suo contenuto essenziale sullo stesso;
2. l’indicazione dell’ufficio presso il quale e’ possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato;
3. l'indicazione del responsabile del procedimento;
4. l'indicazione dell’organo o dell’autorita’ amministrativa presso il quale e’ possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
5. l'indicazione delle modalita’, del termine e dell’organo giurisdizionale cui e’ possibile ricorrere (tipicamente la commissione provinciale tributaria), nonche’ il termine - di 60
giorni - entro cui effettuare il relativo pagamento.
- L. 27.12.2006, n. 296
- D.Lgs. 18.12.1997, n. 471, 472 e 473