Costi

Ai sensi dell'art. 144  del Regolamento di  esecuzione  del T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635  gli organizzatori  delle manifestazioni per  le quali si rende necessario  l'intervento  della  C.C.V.L.P.S.  dovranno effettuare  un  pagamento alla tesoreria comunale  equivalente al gettone di presenza dei  membri partecipanti alla seduta della Commissione il cui importo  è da quantificare  di volta in volta e sarà comunicato  da parte dell'ufficio comunale competente.

Informazioni

Le Manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo sono quelle  manifestazione in cui vengono fatti intrattenimenti di ballo, musica , concerti ecc,  in spazi aperti o al chiuso  e devono essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 68 e 69 del T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza.

Quando lo spettacolo occasionale viene realizzato in aree aperte, senza delimitazione di alcun genere e  senza l'utilizzo di specifiche attrezzature che accolgono il pubblico, è fatto obbligo agli organizzatori  di produrre all'autorità che rilascia l'autorizzazione (cioè il Comune)  l'idoneità statica delle strutture allestite ed il collaudo e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte dell' impianto elettrico temporaneo  realizzato,   a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

Almeno 15 giorni prima dello svolgimento della manifestazione dovrà essere inoltrata a cura del richiedente lo spettacolo, la domanda compilando l'apposito modulo.

Quando lo spettacolo occasionale viene realizzato in aree delimitate e con utilizzo di strutture che accolgono il pubblico ed impianti elettrici e di amplificazione in area accessibile al pubblico, l'autorità che rilascia l'autorizzazione di pubblico spettacolo deve obbligatoriamente richiedere il parere alla Commissione Comunale di Vigilanza di Pubblico Spettacolo ( C.C.V.L.P.S.),   ai sensi dell'art. 80 del T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza.

In tal caso la domanda pertanto deve essere presentata almeno 30 giorni prima della realizzazione della manifestazione.

La manifestazione occasionale di pubblico spettacolo all'aperto potrà svolgersi su area pubblica o su area privata. Se viene realizzata su area pubblica è  necessario richiedere anche l'autorizzazione per l’utilizzo del suolo pubblico che viene rilasciata dal responsabile  dell'Ufficio Tributi. Se invece la manifestazione viene realizzata  su area privata  occorre il consenso scritto del proprietario.

Normativa di riferimento

- art 68, 69 e 80 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, approvato con R.D.18 giugno 1931 n. 773

- D.M. 19.08.1996

Riferimenti e contatti

Ufficio
Sport e Attività Ricreative
Responsabile
Laura Poli
Indirizzo
Via Machiavelli n. 56 - piano secondo - San Casciano in Val di Pesa
Fax
055 8256258
E-mail
l.poli@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
Orario di apertura
lunedì e giovedì 8.30-12.30 e 16.00-18.30

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