Autorizzazioni temporanee di pubblico spettacolo
Costi
Ai sensi dell'art. 144 del Regolamento di esecuzione del T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635 gli organizzatori delle manifestazioni per le quali si rende necessario l'intervento della C.C.V.L.P.S. dovranno effettuare un pagamento alla tesoreria comunale equivalente al gettone di presenza dei membri partecipanti alla seduta della Commissione il cui importo è da quantificare di volta in volta e sarà comunicato da parte dell'ufficio comunale competente.
Informazioni
Le Manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo sono quelle manifestazione in cui vengono fatti intrattenimenti di ballo, musica , concerti ecc, in spazi aperti o al chiuso e devono essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 68 e 69 del T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza.
Quando lo spettacolo occasionale viene realizzato in aree aperte, senza delimitazione di alcun genere e senza l'utilizzo di specifiche attrezzature che accolgono il pubblico, è fatto obbligo agli organizzatori di produrre all'autorità che rilascia l'autorizzazione (cioè il Comune) l'idoneità statica delle strutture allestite ed il collaudo e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte dell' impianto elettrico temporaneo realizzato, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.
Almeno 15 giorni prima dello svolgimento della manifestazione dovrà essere inoltrata a cura del richiedente lo spettacolo, la domanda compilando l'apposito modulo.
Quando lo spettacolo occasionale viene realizzato in aree delimitate e con utilizzo di strutture che accolgono il pubblico ed impianti elettrici e di amplificazione in area accessibile al pubblico, l'autorità che rilascia l'autorizzazione di pubblico spettacolo deve obbligatoriamente richiedere il parere alla Commissione Comunale di Vigilanza di Pubblico Spettacolo ( C.C.V.L.P.S.), ai sensi dell'art. 80 del T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza.
In tal caso la domanda pertanto deve essere presentata almeno 30 giorni prima della realizzazione della manifestazione.
La manifestazione occasionale di pubblico spettacolo all'aperto potrà svolgersi su area pubblica o su area privata. Se viene realizzata su area pubblica è necessario richiedere anche l'autorizzazione per l’utilizzo del suolo pubblico che viene rilasciata dal responsabile dell'Ufficio Tributi. Se invece la manifestazione viene realizzata su area privata occorre il consenso scritto del proprietario.
Normativa di riferimento
- art 68, 69 e 80 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, approvato con R.D.18 giugno 1931 n. 773
- D.M. 19.08.1996
Riferimenti e contatti
- Ufficio
- Sport e Attività Ricreative
- Responsabile
- Laura Poli
- Indirizzo
- Via Machiavelli n. 56 - piano secondo - San Casciano in Val di Pesa
- Fax
- 055 8256258
- l.poli@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
- Orario di apertura
- lunedì e giovedì 8.30-12.30 e 16.00-18.30
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