Per un intervento di manutenzione programmata il sistema di intermediazione pagoPA non sarà disponibile il giorno martedì 28/03/2023 a partire dalle ore 21:00 fino alle ore 00:00 del 29/03/2023.
Ci scusiamo per il disagio.
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Info servizio
Le annotazioni sono postille, note che vanno ad integrare gli atti di stato civile precedentemente formati, nel momento in cui si verificano eventi che la normativa individua come significativi. Le annotazioni, disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria, sono eseguite per l'atto al quale si riferiscono contenuto nei registri di Stato Civile, direttamente o su istanza di parte.
Le annotazioni sono datate e sottoscritte dall'ufficiale dello stato civile, risultano di seguito all'atto cui si riferiscono e ne costituiscono parte integrante.
La legge stabilisce quali annotazioni debbano venir riportate negli estratti per riassunto dei relativi atti. Sono indicate le annotazioni integrative, ovvero quelle che si aggiungono al contenuto dell’atto (ad esempio la dichiarazione della scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni nell'atto di matrimonio). Mentre non sono riportate le annotazioni modificative del contenuto dell’atto (come ad esempio il cambiamento di cognome), in questo caso l’estratto viene rilasciato tenendo già conto delle modificazioni apportate.
La richiesta di annotazione avviene direttamente da parte dell'autorità compentente, quale l'Autorità giudiziaria, altro Comune, Consolato Italiano all'estero, oppure dal Notaio.
Tempestivamente, comunque entro 30 giorni
Annotazioni a margine dell'atto di nascita
Negli atti di nascita si annotano ad esempio:
• il matrimonio contratto ovvero la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso
• la separazione e il divorzio tra i coniugi o lo scioglimento dell'unione civile
• il provvedimento di cambiamento del nome o del congome e la sua revoca
• il provvedimento di rettifica del sesso
• l'adozione e la sua revoca
• l'apertura della tutela e sua revoca
• la sentenza di interdizione e sua revoca
• l'acquisto, la perdita, la rinuncia e il riacquisto della cittadinanza italiana
• l'avvenuto riconoscimento
• gli estremi dell'atto di morte
per un elenco esaustivo si fa riferimento all'art.49 del DPR 396/2000
Annotazioni a margine dell'atto di matrimonio
Negli atti di matrimonio si annotano ad esempio:
• il regime patrimoniale scelto dagli sposi e sue modifiche
• ricorsi, sentenze, omologhe, accordi e negoziazioni di separazione
• sententenze, accordi e negoziazioni di divorzio
• dichiarazioni di nullità del matrimonio
• dichiarazione di riconciliazione
• il provvedimento di cambiamento del nome o del congome di uno degli sposi e la sua revoca
per un elenco esaustivo si fa riferimento all'art.69 del DPR 396/2000
Annotazioni a margine dell'atto di morte
Negli atti di morte si annotano i decreti di rettificazione ad essi relativi e l'intervenuto riconoscimento o la legittimazione del defunto, ai sensi degli articoli 255 e 282 del codice civile, nonchè le sentenze che, ai sensi dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.
Annotazioni a margine dell'atto di cittadinanza
Negli atti di cittadinanza si annotano le rettifiche relative ad eventuali errori riscontrati nell'atto di cittadinanza e a seguito di una sentenza del Tribunale e gli annullamenti degli atti di cittadinanza.
Annotazioni a margine degli atti dell'Unione Civile
Negli atti dell'unione civile si annotano gli atti relativi al regime patrimoniale
DPR 396/2000 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile
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