Per un intervento di manutenzione programmata il sistema di intermediazione pagoPA non sarà disponibile il giorno martedì 28/03/2023 a partire dalle ore 21:00 fino alle ore 00:00 del 29/03/2023.
Ci scusiamo per il disagio.
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Ci scusiamo per il disagio.
Le violazioni al Codice della Strada negli stalli di sosta a pagamento sono accertate dagli ausiliari del Traffico e degli agenti/ufficiali della Polizia locale
Le strade e piazze interessate dal pagamento negli stalli di sosta (di colore blu) sono:
I parcometri sono funzionanti con:
Pagamento
Il cittadino che ha ricevuto un preavviso di contravvenzione (foglio di colore ROSA) al Codice della Strada può pagarlo, entro 10 giorni con le seguenti modalità:
se si tratta di preavviso emesso dagli ausiliari del traffico (competenti nelle aree di sosta a pagamento:
se si tratta di preavviso emesso da agenti e ufficiali della Polizia Locale dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino:
Sulla ricevuta dovranno essere indicati: nominativo del proprietario del veicolo numero e data del preavviso, targa del veicolo. Se non viene provveduto al pagamento entro 10 giorni, al proprietario del veicolo verrà notificato il verbale entro 90 giorni dalla data dell'accertamento; all'importo verranno aggiunte le spese di notifica e di procedura. Qualora il pagamento non venisse effettuato nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notifica l'importo del verbale, raddoppiato e maggiorato delle spese, verrà iscritto a ruolo ed il cittadino riceverà, entro cinque anni dalla data di violazione, la cartella esattoriale o un'ingiunzione fiscale.
Il cittadino che ha ricevuto un verbale, contestato nell'immediatezza della violazione o notificato, può pagarlo entro 5 giorni dalla contestazione o notifica scegliendo tra le modalità sopra indicate con l'applicazione di uno sconto del 30% sull'importo della sanzione, escluse le spese di procedura e notifica. Al verbale sono allegati due bollettini, uno comprensivo dello sconto da utilizzare per il pagamento entro 5 giorni l'altro da utilizzare per il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notifica
Quando non si applica lo sconto del 30%
Lo sconto del 30% è escluso per:
• violazioni connesse alla circolazione stradale la cui disciplina non è riconducibile al Codice della Strada;
• violazioni per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta
• violazioni del C.d.S. per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo
• violazioni al C.d.S. per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
Per quanto tempo devono essere conservate le quietanze di pagamento
Le ricevute devono essere conservate per almeno cinque anni a riprova dell'avvenuto pagamento
Decurtazione di punti
Quando la violazione comporta anche la decurtazione di punti dalla patente, entro 60 giorni dalla data di notifica deve essere presentata da uno dei seguenti soggetti:
- della persona fisica o giuridica intestataria del veicolo
- di obbligato in solido (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ecc.. art. 196 Cds)
- del conducente
la dichiarazione con i dati personali e della patente di guida di colui che si trovava alla guida al momento dell'accertamento della violazione
Nel caso che la persona fisica o giuridica sopra indicata ometta, senza giustificato e documentato motivo, di trasmettere la predetta comunicazione, si applicherà a carico dell'intestatario del veicolo la ulteriore sanzione amministrativa di Euro 269.00 oltre le spese di procedimento e notifica (art. 126 bis Cds).
Il modulo dovrà essere inviato unitamente a copia del documento di guida anche a mezzo pec: unionechiantifiorentino@pec.it o fax 0558256222.
Detta comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il proprietario ed il conducente siano la stessa persona.
Esenzioni dal pagamento dei parcheggi
I residenti nelle strade della Zona a Traffico Limitato e delle strade interessate dagli stalli di sosta a pagamento sono esentati dal pagamento della sosta se espongono in maniera ben visibile, sul cruscotto dell'autoveicolo il contrassegno rilasciato dalla Polizia Locale secondo la regolamentazione sottospecificata.
I permessi di tipo A e di tipo C consentono la sosta gratuita in tutti gli stalli di sosta a parcometro e nel parcheggio ex "Stianti" solo settori A1, A2.
Il permesso di tipo D consente la sosta gratuita negli stalli di sosta a parcometro nelle strade esterne alle mura: Viale Corsini, Piazza Erbe, Piazza Repubblica, Via dei Fossi, Piazza De Gasperi e nel parcheggio ex "Stianti" solo settori A1,A2.
L'orario dei parcheggi a pagamento è il seguente 8.00-1300 15.00-20.00 dei giorni feriali
La Polizia Locale può annullare i verbali emessi in autotutela solamente in caso di errore materiale evidente (esempio: targa inesistente, ovvero strada inesistente, ecc.).
Per richiedere l'annullamento di un verbale, l'interessato può proporre ricorso SOLTANTO DOPO LA NOTIFICA DEL VERBALE (non può essere presentato ricorso sul semplice preavviso) con le seguenti modalità:
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